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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.111.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
13.111.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire le parole: ivi compresa l'abitazione con le seguenti: ad esclusione dell'abitazione;

          b) sostituire il comma 4 con il seguente: L'imposta di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di conclusione di un censimento generale, da avviarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale al fine di verificare e aggiornare i valori catastali degli immobili stessi e tutti i relativi dati registrati presso il catasto.

      Conseguentemente all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 10 sopprimere le parole: 42 anni e 1 mese per gli uomini e le parole: per le donne;

          b) al comma 10 sopprimere gli ultimi due periodi;

          c) al comma 12 sopprimere le parole: nonché al requisito contributivo di cui al comma 10;

          d) al comma 12 all'ultimo periodo sopprimere le parole da: al citato articolo fino a: la parola anagrafici;

          e) al comma 25, sostituire, ovunque, le parole: due volte con le seguenti: tre volte ed al primo periodo, dopo le parole: 100 per cento aggiungere le seguenti:; per la parte eccedente tre volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a quattro volte, nella misura del 90 per cento e per la parte eccedente quattro volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a cinque volte, nella misura del 70 per cento;

          f) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

          a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

          b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

          c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

          d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

          e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

          f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

          g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

          h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

      31-ter. Gli organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per prevedere, nei propri ordinamenti, analogo contributo di solidarietà.
      31-quater. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 120.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.

      Al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento;

      Conseguentemente: dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

      Art. 25-bis. In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse frequenziali, così come avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9, 10 dell'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla GU della repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 sono abrogati; il procedimento del beauty contest è annullato. È conseguentemente indetta una nuova asta per le TLC con un obiettivo di incasso di almeno 4 miliardi di euro, conseguentemente c) all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione della legge di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese in conto capitale, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa pari ad almeno 5 miliardi all'anno.