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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.1. in Assemblea riferita al C. 4829-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/12/2011  [ apri ]
27.1.

Al comma 1, capoverso «Art. 33-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le forme di gestione del patrimonio pubblico di cui al comma 1, su richiesta di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, possono avere come finalità e/o oggetto sociale una forma di garanzia reale dello Stato per favorire l'erogazione di mutui prima casa di giovani coppie prive di contratto di lavoro a tempo indeterminato, e/o coppie titolari di contratto a tempo indeterminato con più di tre figli. Gli istituti di credito che dovessero rifiutare tale forma di garanzia sono escluse dai benefici della misura di cui all'articolo 8 del presente decreto. La vigilanza spetterà alle autorità prefettizie. La determinazione dei beneficiari di codesta misura è stabilita attraverso modalità di evidenza pubblica ai sensi di legge.

ex 27. 27.