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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.01. in Assemblea riferita al C. 4829-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/12/2011  [ apri ]
22.01.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicità degli interessi personali e della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti).

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. Nella rubrica, le parole: "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"; sono sostituite dalle seguenti: "Disposizioni in materia di pubblicità degli interessi personali e della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti".

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sono sostituiti dai seguenti:

Capo I
COMPONENTI DI ORGANI ELETTIVI.

Art. 1.
(Campo di applicazione).

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo si applicano ai membri del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, ai membri degli organi elettivi regionali e locali e, nei limiti indicati, ai loro coniugi non legalmente separati o divorziati, ai loro parenti entro il secondo grado. Si applicano altresì alle persone stabilmente conviventi con i membri di organi elettivi, qualora le norme interne di funzionamento dell'organo riconoscano alle stesse diritti o facoltà.

Art. 2.
(Dichiarazioni dei membri del Parlamento).

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e quelli della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Camera di appartenenza i seguenti atti:
a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ovvero l'eventuale conferimento degli stessi in società; il possesso di azioni o quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; il possesso di quote di partecipazione a fondi comuni, fondi di investimento di qualsiasi natura, di titoli che incorporano diritti di partecipazione; i patrimoni conferiti in gestione a società fiduciarie, trust o simili;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul redditi delle persone fisiche;
c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. I senatori di diritto, ai sensi del primo comma dell'articolo 59 della Costituzione, e i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59, sono tenuti a depositare presso la Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla proclamazione.

Art. 3.
(Coniugi, parenti e persone conviventi).

1. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato o divorziato e dal parenti entro il secondo grado dei soggetti indicati nel commi 1 e 2 dell'articolo 2.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone stabilmente conviventi con i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, qualora le stesse siano riconosciute come titolari di diritti o facoltà, o comunque destinatarie di provvidenze, nel regolamenti interni di ciascuna Camera.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alle altre norme della presente legge concernenti i medesimi soggetti è sanzionata con una sanzione amministrativa di euro 3000,00 per ciascuna violazione. La sanzione è comminata dal prefetto competente per il luogo di residenza del soggetto che ha commesso l'illecito, su comunicazione del Presidente del ramo del Parlamento competente.

Art. 4.
(Variazioni).

1. Per tutta la durata del mandato parlamentare, entro il mese successivo alla scadenza, in ciascun anno, del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'Imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati negli articoli 2 e 3 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

Art. 5.
(Cessazione dal mandato).

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza di sei mesi successivi alla cessazione dal mandato, i soggetti indicati negli articoli 2 e 3 sono tenuti a depositare presso la Presidenza della rispettiva Camera una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine ancorché quest'ultimo sia successivo alla scadenza del mandato.
2. In caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 4 in luogo di quelle del comma 1 del presente articolo.

Art. 6.
(Modello).

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate mediante un modulo predisposto dalle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

Art. 7.
(Diffida e sanzioni).

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 2, 4 e 5, il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea. Di tale comunicazione è fatta pubblicità ai sensi dell'articolo 10, comma 1. A seguito di tale comunicazione, il Presidente della Camera di appartenenza dell'inadempiente dispone l'acquisizione presso gli uffici competenti, che sono tenuti ad ottemperare in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge, dei dati reddituali e patrimoniali dei quali è stata indebitamente omessa la comunicazione e ne cura la pubblicazione secondo le modalità previste nella presente legge.

Art. 8.
(Prima applicazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 9.
(Dichiarazioni dei componenti degli organi elettivi regionali e locali).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Anagrafe degli eletti) - 1. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell'anagrafe patrimoniale degli eletti nel consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, tenendo conto delle disposizioni concernenti i membri del Parlamento che disciplinano la stessa materia ed individuando modalità di pubblicità che garantiscano l'accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:
a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli 2 e da 4 a 9 della presente legge si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
3. La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata, e le relative sanzioni sono comminate, per quanto riguarda i soggetti indicati nel comma 1, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio regionale, provinciale o comunale interessati, i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o nell'albo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.

Art. 10.
(Pubblicità).

1. Tutti hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.
2. Le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono di pubblico dominio. Ad esse non si applica qualsiasi norma che tuteli il diritto alla riservatezza, ad eccezione dei dati strettamente personali di natura non patrimoniale, quali la residenza, l'indirizzo di posta elettronica e simili.
3. Le dichiarazioni integrali di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono pubblicate su un apposito sito Internet, istituito d'intesa tra le Presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, omettendo l'indirizzo di residenza e gli altri dati non patrimoniali di carattere strettamente personale.
4. Il sito di cui al comma 3 mantiene la storicità di tutti i dati pubblicati. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione di dati, tranne che per rettifica di eventuali errori.

Capo II
COMPONENTI DEL GOVERNO, DELLE GIUNTE E AMMINISTRATORI NAZIONALI E LOCALI.

Art. 11.
(Componenti del Governo nazionale).

1. L'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Dichiarazione degli interessati) - 1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette all'Autorità di cui al medesimo comma:
a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti In pubblici registri, ovvero l'eventuale conferimento degli stessi In società; il possesso di azioni o quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; il possesso di quote di partecipazione a fondi comuni, fondi di investimento di qualsiasi natura, di titoli che incorporano diritti di partecipazione; i patrimoni conferiti in gestione a società fiduciarie, trust o simili;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate dall'Autorità di cui al comma 1 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando 1 dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.».

2. Dopo l'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis.
(Coniugi, parenti e persone conviventi).

1. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato o divorziato e dai parenti entro il secondo grado dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 5.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone stabilmente conviventi con i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, qualora le stesse siano riconosciute come titolari di diritti o facoltà, o comunque destinatarie di provvidenze, nei regolamenti interni di ciascuna Camera.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alle altre norme della presente legge concernenti i medesimi soggetti è sanzionata con una sanzione amministrativa di euro 3000,00 per ciascuna violazione. La sanzione è comminata dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Art. 5-ter.
(Variazioni).

1. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo 5, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
2. Rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.
3. Per tutta la durata della titolarità della carica di governo, entro il mese successivo alla scadenza, in ciascun anno, del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati negli articoli 5 e 5-bis sono tenuti a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
4. Si applica alle dichiarazioni di cui al presente articolo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5.

Art. 5-quater.
(Cessazione dalla carica).

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza di sei mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo, i soggetti indicati negli articoli 5 e 5-bis sono tenuti a depositare presso l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, ancorché quest'ultimo sia successivo alla cessazione.

Art. 5-quinquies.
(Modello).

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate mediante un modulo predisposto dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa tra loro.

Art. 5-sexies.
(Diffida e sanzioni).

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 5, 5-bis e 5-ter il Presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato diffida l'inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. Di tale diffida è fatta pubblicità ai sensi dell'articolo 15.
3. In caso di persistente inadempienza, il Presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato dispone l'acquisizione presso gli uffici competenti, che sono tenuti ad ottemperare in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge, dei dati reddituali e patrimoniali dei quali è stata indebitamente omessa la comunicazione e ne cura la pubblicazione secondo le modalità previste nella presente legge».

Art. 12.
(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni statali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-sexies della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili:
a) al presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio del ministri od a singoli Ministri;
b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;
c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro;
d) ai direttori generali delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Art. 13.
(Presidenti di regione e di provincia, sindaci, componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-sexies della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili, ai Presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-sexies della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili, ai Presidenti di provincia, ai sindaci di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore al 50.000 abitanti, ai componenti delle rispettive giunte.
3. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico al sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:
a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;
b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. All'articolo 76, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: «consensualmente» è soppressa.

Art. 14.
(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni regionali e locali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 5-sexies della legge 20 luglio 2004, n. 215, si applicano, in quanto compatibili:
a) ai direttori generali delle aziende speciali previste dal testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente ed al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, al vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro; al direttori generali delle aziende autonome delle regioni.

Art. 15.
(Pubblicità).

1. Tutti hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
2. Le dichiarazioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 sono di pubblico dominio. Ad esse non si applica qualsiasi norma che tuteli il diritto alla riservatezza, ad eccezione dei dati strettamente personali di natura non patrimoniale, quali la residenza, l'indirizzo di posta elettronica e simili.
3. Le dichiarazioni integrali di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 sono pubblicate su un apposito sito Internet, istituito d'intesa tra la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, omettendo l'indirizzo di residenza e gli altri dati non patrimoniali di carattere strettamente personale.
4. Il sito di cui al comma 3 mantiene la storicità di tutti i dati pubblicati. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione di dati, tranne che per rettifica di eventuali errori.

Capo III
NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 16.
(Prima applicazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui agli articoli 2, 3, 11, 12, 13 e 14 provvedono, rispettivamente, agli adempimenti indicati alla lettera a) dei comma 1 dell'articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

ex 22. 01