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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.04. in Assemblea riferita al C. 4829-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/12/2011  [ apri ]
13.04.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Obbligo di dichiarazione ICI per gli immobili esenti).

1. All'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono abolite le parole: «con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7,».
2. I soggetti di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, che non abbiano già presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con riferimento a tutti o a parte degli immobili posseduti, in forza del testo del comma 4 dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, vigente fino all'entrata in vigore della modifica di cui al presente articolo, sono tenuti ad effettuare tale adempimento entro il 30 gennaio 2012, con riferimento agli immobili posseduti al P gennaio 2011, secondo le modalità di cui all'articolo 10 citato; in caso di omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.

ex 13. 08.