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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2. in Assemblea riferita al C. 4829-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/12/2011  [ apri ]
3.2.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 5 miliardi all'anno.

Conseguentemente:
All'articolo 13, comma 4, lettera b-bis), dopo le parole: D5 aggiungere le seguenti: 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella categoria catastale A/10.
All'articolo 19, comma 20, sostituire le parole: 1 per mille con le seguenti: 10 per mille, le parole: 1,5 per mille con le seguenti: 1 per cento.

Dopo l'articolo 20 aggiungere i seguenti:
Art. 20-bis - (Contributo di solidarietà). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter - Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:
a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Art. 20-quater. - (Istituzione dell'imposta anti-evasione). - A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.
Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso. L'aliquota è fissata nella misura del 15 per cento della base imponibile.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 20-quinquies. - 1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".
2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.