Al comma 14-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli immobili di proprietà di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed utilizzati ad esclusivo uso commerciale e gli immobili utilizzati dai soggetti destinati allo svolgimento di attività sindacali.