stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
8.10.

      Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

      34-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) con apposita delibera provvede ad innalzare la soglia di censimento della Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dall'attuale limite di 30.000,00 euro a 250.000,00 euro. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.