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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
7.03.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione della tassa per lo sviluppo).

      1. È istituita la tassa per lo sviluppo pari all'1 per cento conto imponibile dei beni di lusso del valore superiore a mille euro. Le risorse così determinate costituiranno un fondo aggiuntivo per la perequazione infrastrutturale destinato ad opere del valore non superiore a 5 milioni di euro da realizzare per l'85 per cento nelle regioni meridionali e per il 15 per cento e nelle altre regioni sulla base di un apposito programma da istituirsi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su conforme parere del CIPE.