Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituzione della tassa per lo sviluppo).
1. È istituita la tassa per lo sviluppo pari all'1 per cento conto imponibile dei beni di lusso del valore superiore a mille euro. Le risorse così determinate costituiranno un fondo aggiuntivo per la perequazione infrastrutturale destinato ad opere del valore non superiore a 5 milioni di euro da realizzare per l'85 per cento nelle regioni meridionali e per il 15 per cento e nelle altre regioni sulla base di un apposito programma da istituirsi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su conforme parere del CIPE.