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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.14.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2011  [ apri ]
6.14. (nuova formulazione)
approvato

Apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, secondo periodo, aggiungere, in fine le parole:, nonché del personale indicato nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
b) all'articolo 16, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.;
c) all'articolo 21 al comma 2, primo periodo, dopo le parole: bilanci di chiusura aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2011;
d) all'articolo 22, comma 6, capoverso comma 25, sostituire le parole da: dipende dal titolare della rappresentanza diplomatica fino a: di direzione e opera con le seguenti: opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi Missione.
e) all'articolo 23, comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;
c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

1-bis. L'Assemblea elegge in unica votazione due Vice Presidenti.»;
f) all'articolo 28, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica sono ridefinite le regole del patto di stabilità interno.;
g) all'articolo 30, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «32,4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «47,2 milioni di euro».
8-ter. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2012, la somma aggiuntiva di 15 milioni di euro di cui al comma 8-bis è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.;
h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
Art. 33. (Soppressione delle limitazioni all'esercizio di attività professionali). - 1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanarsi ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi»;
i) all'articolo 42, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma l dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo, le parole «infrastrutture autostradali» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale».

I Relatori