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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.026.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
6.026.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppressa e così sostituita: "b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o assodato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

      Conseguentemente dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
      2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».