stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.025.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
6.025.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, a ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal giudice monocratico di sezione con maggiore anzianità nell'incarico. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più giudici monocratici di sezione. A ciascuna sezione delle commissioni tributarie provinciali è assegnato un giudice monocratico, che assume tutte le funzioni del collegio giudicante. In caso di impedimento del giudice monocratico, il presidente della commissione designa in sua sostituzione il giudice di un'altra sezione. A ciascuna sezione delle commissioni tributarie regionali è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.
      2. I giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono nominati tra i dottori commercialisti iscritti da almeno vent'anni all'albo professionale. Per le prime nomine successive all'entrata in vigore della presente legge i giudici tributari possono essere scelti altresì tra quelli già in servizio.
      3. Con i medesimi decreti di cui al comma 4, vengono rivisti i termini delle fasi del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie provinciali, in modo da garantire che la sentenza venga emessa entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di deposito del ricorso da parte del contribuente. Con i medesimi decreti di cui al comma 4, vengono, inoltre, rivisti i termini delle fasi del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie regionali, in modo da garantire che la sentenza venga emessa entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di deposito dell'appello da parte del contribuente.
      4. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e le norme di coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni; I decreti di cui ai periodo precedente disciplinano in particolare i termini del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, i requisiti, i compensi, le modalità di selezione, la durata in carica e le incompatibilità dei giudici tributari. La retribuzione, in particolare, dovrà essere proporzionata al numero di sentenze emesse e dovrà prevedere meccanismi premiali legati alla celerità nel deposito delle sentenze e al tasso di sentenze non riformate nei gradi successivi di giudizio.
      5. Al fine di garantire trasparenza ed uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale da parte degli organi della giurisdizione tributaria, è istituita una banca dati unica delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali e regionali, A tale banca dati possono accedere, oltre che i giudici tributari, tutti i cittadini. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di formazione, di alimentazione e di consultazione della banca data di cui al comma precedente.