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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.012.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2011  [ apri ]
6.012. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 117, è inserito il seguente:
«Art. 117-bis. - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2».