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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
5.02.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, in materia di interventi delle province e dei comuni a sostegno del diritto agli studi universitari).

      1. Alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3:

              1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di attivare interventi complementari di sostegno al diritto allo studio universitario»;

              2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Le regioni, le università, le province, i comuni, nonché gli enti e le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi o convenzioni per la realizzazione di specifiche attività»;

        b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

      «3. La Consulta è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, da cinque rappresentanti delle province e da cinque rappresentanti di comuni membri dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che ospitino almeno una sede universitaria»;

          c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

          d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle assegnate per concorso da province e da comuni, singoli o associati, e con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti»;

          d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di stabilire annualmente, con apposita previsione di bilancio, una quota di fondi destinati all'erogazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di diploma e di laurea nei rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

      2. Gli interventi delle province e dei comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno la finalità di realizzare un sostegno complementare agli interventi regionali per il diritto agli studi universitari. Tali interventi sono erogati con borse di studio mediante concorso e possono essere destinati a ridurre i costi del pagamento delle rette universitarie e del trasporto. Tali interventi hanno altresì lo scopo di favorire gli studenti universitari capaci e meritevoli che risiedono nella provincia e nei comuni, singoli o associati, che non hanno raggiunto i requisiti economici di accesso alle graduatorie dei bandi regionali e che sono impossibilitati a trasferirsi nel comune sede dell'università.
      3. I fondi destinati dalle province e dai comuni, singoli o associati, per la realizzazione degli interventi complementari al diritto agli studi universitari di cui al comma 2 possono essere integrati con fondi provenienti da enti e da istituzioni privati.
      4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.