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Legislatura XVI

Proposta emendativa 44.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
44.01.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

      1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non è stata completata:

          a) per mancanza di fondi;

          b) per cause tecniche;

          c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

          d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

          e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

      2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera che non è rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, la cui mancanza determina la non fruibilità dell'opera stessa da parte della collettività.
      3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.
      4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
      5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.
      6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione degli elenchi-anagrafe di cui ai commi 3 e 4, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe di cui tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, e dando priorità alle opere prossime al completamento.
      7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.
      8. I Ministeri, gli assessorati regionali, gli enti locali e gli enti pubblici appaltanti possono modificare il progetto e la destinazione delle opere pubbliche incompiute, anche ampliandone la cubatura per un massimo del 20 per cento estensibile al 30 per cento nel caso in cui si utilizzino tecnologie o sistemi miranti alla produzione o al risparmio energetico.
      9. Per l'esecuzione delle opere pubbliche incompiute, i soggetti appaltanti possono far ricorso al sistema della finanza di progetto.
      10. I Ministeri, gli assessorati regionali e gli enti pubblici interessati alla realizzazione di nuove opere pubbliche sono tenuti, prima di procedere all'avvio delle stesse, ad accertare la possibilità di utilizzare, per le iniziative di loro interesse, opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi di cui ai commi 3 e 4.
      11. Alle opere pubbliche incompiute si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
      12. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo per la prosecuzione e per il completamento delle opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi di cui ai commi 3 e 4, e la cui realizzazione abbia i caratteri della necessità e dell'urgenza.
      13. Le opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi-anagrafe di cui ai commi 3 e 4, le quali, nell'ultimo triennio a decorrere dalle date della loro iscrizione, non siano state ritenute idonee per interventi di riadattamento o di riuso o per le quali tali interventi risultino comunque economicamente non convenienti, sono cancellate dai medesimi elenchi-anagrafe ed iscritte nell'elenco degli immobili alienabili dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici di pertinenza.
      14. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2011 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dalla presente disposizione.
      15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.