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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
43.2.

      Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

      «15-bis. Dopo il comma 15-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il seguente:

      "15-quinquies. All'atto dell'apertura della partita IVA da parte di un cittadino residente sul territorio nazionale da meno di dieci anni, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera".

      15-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle società aventi il legale rappresentante residente sul territorio nazionale da meno di dieci anni, designato all'atto dell'apertura della partita IVA o in un momento successivo. Con regolamento sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma e al comma precedente».