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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
43.03.

      Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-{f1}bis.
(Modalità di determinazione dei limiti dei campi elettromagnetici).

      1. I valori di attenzione di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 8 luglio 2003 recante «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz» indicati nella tabella 2 all'allegato B dello stesso Decreto, sono intesi come valori misurati all'interno degli edifici, ovvero calcolati tenendo conto della attenuazione introdotta dalle pareti secondo le vigenti norme CEL Pertanto, alle pertinenze esterne degli edifici, quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari, non si applicano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato. Gli obiettivi di qualità, di cui all'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, intesi come valori di immissione dei campi elettromagnetici calcolati all'aperto nelle aree intensamente frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici solari non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Detti valori devono essere intesi come media statistica giornaliera, calcolati sulla base della potenza media irradiata dagli impianti nell'arco delle 24 ore su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano.