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Legislatura XVI

Proposta emendativa 42.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
42.4.

      Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

      1. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma, in relazione alle opere di interesse strategico di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'obbligo di procedere alla verifica ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità dei soggetti competenti all'espletamento delle fasi procedimentali.».
      2. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti, le delibere assunte dal CIPE relative ad opere infrastrutturali sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri per la firma entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera.
      3. Per le delibere del CIPE di cui al comma 2, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono dimezzati.
      4. Tutte le disposizioni che non comportano erogazioni di cassa e tutte le disposizioni che comportano erogazioni di cassa non a carico del bilancio dello Stato sono deliberate soltanto dai Ministeri e/o Enti competenti d'intesa, ove necessario, con la Conferenza Stato-regioni e/o Conferenza Unificata.

41. 05. Toto.
ART. 42.

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: ovvero valorizzazione sia con le seguenti sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione ovvero la cui valorizzazione sia.