Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Autorità di corridoio).
1. Allo scopo di rilanciare i traffici internazionali sui corridoi europei, di attuare gli obblighi comunitari e di promuovere la crescita del Paese, è costituita una Autorità di corridoio preposta alla promozione del corridoio Adriatico-Baltico, nella tratta Venezia-Trieste-Monfalcone-Tarvisio, inclusivo delle infrastrutture portuali, retroportuali e ferroviarie che lo compongono e da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. L'Autorità di corridoio, oltre a promuovere la realizzazione delle opere costituenti o funzionali al corridoio, si sostituisce in caso di inadempienza a tutte le amministrazioni pubbliche competenti nell'adozione dei piani urbanistici e degli atti amministrativi.
3. L'Autorità di corridoio è nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in una persona di massima e comprovata qualificazione professionale.
4. Decorsi 30 giorni dalla nomina dell'Autorità di corridoio cessano di produrre effetto le misure di accesso al mercato previste dalla legislazione o da atti amministrativi in vigore. Durante tale periodo l'Autorità di corridoio, sentite le amministrazioni competenti, provvede a adottare le misure necessarie per garantire il buon funzionamento dei corridoio.