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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.38.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.38.

      Dopo il comma 8 inserire il seguente:

      8-bis. All'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies dei decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale, i termini di entrata in operatività del SISTRI sono i seguenti:

          a) 9 gennaio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;

          b) 1o febbraio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

          c) 1o marzo 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

          d) 1o aprile 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;

          e) 9 gennaio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6.

       Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai finì del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.».

      Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 40, comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.