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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.34.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.34.

      Al comma 1 premettere i seguenti:

      1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, l'uso e la gestione delle opere esistenti non iscritte tra le pertinenze del demanio marittimo ovvero di quelle di futura realizzazione, indipendentemente dalla natura e dal tipo delle opere, è consentito mediante la costituzione di un diritto di superficie. Sul lido del mare, da intendersi quale porzione del litorale a stretto contatto con il mare e che si estende fin dove arrivano le massime mareggiate, con esclusione dei momenti di tempesta, ivi comprese le scogliere, i massi scogliosi e le dighe naturali in aderenza con il mare, non è consentita la realizzazione di nuove opere. Sulla spiaggia, quale bene del demanio marittimo che si estende dal confine del lido verso terra, ivi compreso l'arenile, le regioni provvedono in sede di redazione dei Piani di utilizzazione dell'arenile ad individuare nella zona posta a confine con la terra la fascia destinata alla realizzazione delle opere per l'esercizio delle attività turistico-balneari, così come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed alla individuazione di una fascia riservata all'ombreggio, all'elioterapia ed alle attività ludiche connesse all'attività turistico ricreativa su cui non sono ammesse nuove opere di carattere permanente. Il divieto per la realizzazione di nuove opere sul lido del mare e sulla spiaggia non si applica alle opere pubbliche o di pubblico interesse, alle strutture destinate alla nautica da diporto ed alle strutture di carattere temporaneo destinate alla sicurezza della balneazione, alla locazione di natanti nonché, qualora a carattere stagionale, a chioschi, palchi e pedane.
      2. Il diritto di superficie di cui al comma 1 può avere durata non superiore a cinquanta anni ed è disciplinato come segue:

          a) sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso e in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché realizzate su spiaggia o lido del mare, così come classificate al comma 1, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. Le Regioni, di intesa con i Comuni, l'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, In attuazione dell'articolo 104, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto il Sistema informativo demanio, provvedono all'aggiornamento dei dati relativi alle opere esistenti, all'area di sedime ed all'area ad esse asservite.

          b) Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e legittimo affidamento, dalla regione, d'intesa con il comune, nonché con le Agenzie del demanio e del territorio ai fini della determinazione del canone e dell'iscrizione dell'opera al catasto fabbricati, e dalla regione trasmesso in copia all'Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo. Tale provvedimento dovrà tutelare l'impresa nella sua unitarietà funzionale, tenere conto della professionalità maturata nel settore specifico e, con riferimento alla tutela dei legittimo affidamento, considerare gli investimenti sostenuti e quelli proposti;

          c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:

              1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dall'Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato che tiene conto dei periodi di effettiva utilizzazione, dell'incidenza degli eventi meteo marini in relazione all'attività svolta, degli oneri di manutenzione straordinaria posti a carico del titolare del diritto di superficie;

              2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;

              3) se acquisito da un'impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dall'Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

          d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

      3. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono acquisite di diritto al demanio marittimo ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui al comma 1, lettera e) numero 1), riscosse dall'Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della regione interessata, dei comuni interessati, dei Distretti turistico-balneari di cui al comma 4, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti I criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera c), numero 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
      4. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.
      5. Sono imprese turistico balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d), ed e) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo ovvero le attività di stabilimento balneare anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico balneari ed a tutela della concorrenza non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diversi da quelli applicati agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari quali le attività ludico-ricreative, bar, ristoranti ed intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Le Regioni individuano altre forme di promozione della qualità dell'offerta turistica da espletarsi presso le imprese turistico balneari quali la diffusione delle attività e della cultura marinara, la promozione dei prodotti enogastronomici del territorio, la collaborazione tra le imprese della pesca e le imprese turistico balneari, la vendita di prodotti volti a diffondere e promuovere l'immagine dell'attività e della località turistica, l'utilizzo dei solai per l'insediamento delle attività di ristorazione, l'allestimento di centri per la cura del corpo e della forma fisica, l'installazione di strutture amovibili e non permanenti ai fini della destagionalizzazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento, nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di trattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per l'attività a carattere temporaneo stabiliti dalle Regioni in applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Al fine di promuovere la più ampia fruizione dei beni demaniali le imprese turistico balneari possono organizzare eventi di intrattenimento musicale e di svago danzante anche nelle ore serali e notturne fino alle ore 3 in misura non superiore a due eventi al mese fatta salva la facoltà dei Comuni di concedere più ampie autorizzazioni.
      6. Possono essere istituiti nei territori costieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-balneari con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
      7. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente la spiaggia, il lido e gli stabilimenti balneari, ancorché ricadenti su beni diversi dal demanio marittimo, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i comuni interessati.
      8. Nei Distretti turistico-balneari si applicano le seguenti disposizioni:

          a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano altresì, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;

          b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno sono a carico dei fondo di cui al comma 2;

          c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, possono presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale del predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

      9. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

          1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n, 172.

          2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.».

      10. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:

          a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»;

          b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato-Regioni.

          c) Le Regioni provvedono all'inserimento nei piani di utilizzazione dell'arenile, sentita l'autorità marittima, di un numero adeguato di punti d'ormeggio al fine di promuovere il diportismo e la diversificazione dell'offerta turistica favorendo in particolare l'accesso dei diportisti alle imprese turistico balneari.

      11. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, nonché al fine di rispondere alle esigenze per gli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:

          a) Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e poi modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è soppresso.

          b) All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2,» sono soppresse».

          c) Le disposizioni del presente comma non sì applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

          d) Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2011, sulla base di un'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali per beni diversi da quelli regolati con diritto di superficie secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

              1) devoluzione delle residue competenze in materia alle regioni e ai comuni;

              2) riscossione dei canoni delle concessioni demaniali da parte dei comuni;

              3) suddivisione dei proventi riscossi ai sensi della lettera d), numero 2), tra Comuni, Province, Regioni e Stato;

              4) obbligo per le regioni di disciplinare il settore con propri provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

              5) attivazione della procedura semplificata per assegnazione tramite trattativa privata in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene concesso qualora il canone complessivo, nel rispetto della normativa comunitaria, non superi euro 50.000 annui, ovvero nel caso in cui un soggetto già concessionario di un bene demaniale chiede l'affidamento di altro bene costituente pertinenza del bene già concesso ovvero confinante con quest'ultimo.

          e) Le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, nell'ambito della disciplina di cui alla lettera d), numero 4), provvedono a stabilire:

              1) il numero effettivo delle concessioni demaniali e della loro valenza turistica da parte dei comuni;

              2) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime ed il collegamento tra queste e le opere conferite in diritto di superficie ove esistente;

              3) l'importo dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui alla lettera a) del presente comma;

              4) i criteri e le modalità di rilascio nel caso di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, con preferenza per le richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

              5) i criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni demaniali;

              6) l'equo Indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale come previsto dall'articolo 42 del codice della navigazione;

              7) i casi in cui le concessioni demaniali nuove, decadute o revocate sono messe a gara nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

              8) i criteri e le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali,           f) Lo schema di decreto legislativo di cui al presente comma, lettera d) è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

          g) Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente comma, lettera d) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          h) Entro due anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lettera d), può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea.

          i) Nelle more dell'intervento regionale, le concessioni di cui al presente comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei anni, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione.

      12. Per incentivare la vendita di strutture alberghiere ed aumentarne la qualità ricettiva attraverso ammodernamenti:

          a) Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto di azienda possono beneficiare di mutui agevolati di durata fino a venti anni, con abbattimento del tasso di interesse di 1,5 punti percentuali. Il contributo è concesso in forma attualizzata e le attività relative alla vendita e all'acquisto di detti immobili sono defiscalizzate qualora il nuovo titolare effettui, entro i tre anni successivi alla data del rogito, lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza tali da elevare senza dubbio la qualità ricettiva della struttura;

          b) Il beneficio è subordinato alla condizione del mantenimento del vincolo alberghiero e del divieto di vendita dell'Immobile per un periodo di almeno diciotto anni, fatta eccezione per il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.

          c) La cessione a titolo oneroso dell'immobile alberghiero non configura una plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          d) Qualora la vendita non sia effettuata, da parte del venditore, nell'esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

          e) Le agevolazioni sono concesse dalle regioni, che provvedono alla gestione dei fondi ad esse destinati avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.

          f) Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare, con propri regolamenti, le norme relative alle modalità per la gestione dei fondi e per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti, ai criteri per l'individuazione delle priorità e per la conseguente predisposizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti, alle procedure per la revoca delle agevolazioni.

          g) Le agevolazioni sono concesse alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.

          h) Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.