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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.21.

      Dopo il comma 8 inserire il seguente:

      8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'articolo 187, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

          2) all'articolo 216-bis il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.