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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.07.

      Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

Art. 40-bis
(semplificazione delle comunicazioni periodiche alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

      4-bis. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono redatte in modo che siano chiari gli elementi essenziali del rapporto contrattuale, evitando l'analicità di alcune prescrizioni e il riferimento ad acronimi e sigle non specificate per esteso. In caso di variazioni delle condizioni economiche del rapporto contrattuale, le comunicazioni periodiche riportano in modo chiaro, anche attraverso l'uso di specifiche evidenze grafiche, le condizioni oggetto di modifica, l'indicazione dei costi iniziali delle operazioni sottoposte a maggiorazione, ed ogni altra informazione rilevante alla immediata comprensione dell'andamento del rapporto.

      2. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «il costo, quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche, è a carico della banca e dell'intermediario finanziario».