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Legislatura XVI

Proposta emendativa 40.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
40.04.

      Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Tariffa energetica A3).

      1. Per il quadriennio 2012-2015, una quota pari al 30 per cento della componente tariffaria A3 è distribuita su base regionale, in maniera proporzionale ai consumi energetici delle regioni stesse. Le singole Regioni, previa realizzazione di un piano programma di investimento da stilarsi entro il 31 gennaio 2012, provvedono alla ripartizione di tale flusso finanziario tra comuni, province e regione stessa. Per il calcolo della ridistribuzione si procede all'analisi del patrimonio dei singoli enti da effettuarsi non oltre il 31 dicembre 2011. Si provvede, quindi, alla ridistribuzione della tariffa considerando il patrimonio e la data di costruzione dello stesso nonché il numero di abitanti di ogni singolo ente.
      2. Gli enti, dopo la prima distribuzione, devono presentare i progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, prevedendo, oltre al costo complessivo delle opere, il risparmio espresso in chilowatt ora e in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate e la quantificazione delle minori emissioni prodotte dopo l'intervento. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è il 31 dicembre 2016.
      I flussi finanziari derivanti da questa manovra non sono soggetti al Patto di Stabilità.