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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.17.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
39.17.

      Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

      7-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono sostituiti dai seguenti:

      «3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, nonché per tutti 1 contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o fa fornitura di servizi da parte di una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o della prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
      4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora una delle parti sia una micro o piccola impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005».