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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
39.16.

      Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

      7-bis. Gli imprenditori titolari dei soli crediti certi ed esigibili già maturati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, possono cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile previa notificazione alle amministrazioni debitrici. La Cassa sepositi e prestiti S.p.A., in qualità di cessionario dei crediti trasferiti, eroga ai creditori cedenti l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. I creditori cedenti non rispondono della solvenza delle amministrazioni debitrici.
      7-ter. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti trasferiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
      7-quater. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
      7-quinquies. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A a favore dei creditori cedenti, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debitrici.