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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.12.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
39.12.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) è riservata ad interventi di garanzia a favore del microcredito di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modifiche e integrazioni, per la microimprenditoria. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con l'Ente nazionale per il microcredito, sono definite la percentuale delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. È compito dell'Ente nazionale per il microcredito stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati, istituzioni anche europee per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per la microimprenditoria e/o per l'istituzione presso detto Fondo di c/riserva separati.