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Legislatura XVI

Proposta emendativa 37.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
37.01.

      Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Accesso alla professione di trasportatore su strada).

      1. In conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, con il presente articolo sono dettate le disposizioni per le scelte che il Regolamento stesso rimette alle determinazioni degli Stati membri dell'unione Europea. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accesso al mercato del trasporto su strada.
      2. Restano ferme, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, le funzioni ed i compiti attribuiti alle Province o agli altri Enti previsti dalla normativa vigente, che provvedono alla tenuta degli Albi provinciali delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, in considerazione anche dei compiti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.
      3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare a professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli.
      4. I soggetti che svolgono e funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo i del Regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
      5. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal Regolamento stesso, come specificate nei provvedimenti di cui al comma 7 del presente articolo, anche ai sensi del citato articolo 3, comma 2. Le condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria sono definite secondo i limiti minimi previsti dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, con limite elevato da 9.000 a 50.000 euro per le sole imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 tonnellate.
      6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria dì secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto in maniera continuativa l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti di cui al comma 7 del presente articolo prevedono corsi di formazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 1071/2009.
      7. Con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con i Ministri competenti per materia, nonché con provvedimenti del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono dettate le disposizioni attuative per la concreta operatività della normativa di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009.