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Legislatura XVI

Proposta emendativa 36.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
36.04.

      Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Tutela della concorrenza nel settore delle assicurazioni).

      1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

      «2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima scadenza».

      2. La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
      3.     Ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP Spa, l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza di responsabilità civile dei veicoli da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP Spa seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al citato comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalia data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.