Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2703 del codice civile, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni cui agli articoli 2296 e 2556, la sottoscrizione degli atti può essere autenticata anche da soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e di periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché dei notai e degli avvocati alle lettere s) e t) dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56».