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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.30.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2011  [ apri ]
32.30. (nuova formulazione)
approvato

All'articolo 32, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali, come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esperita la procedura di cui al comma 2, potranno essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
2. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della citata legge n. 537 del 1993, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica, e dei quali non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al precedente comma 1.

Al comma 4, sostituire le parole su tutti i prodotti venduti con le seguenti: sui medicinali di cui ai commi 1 e 2.

Il Governo