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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.19.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.19.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

      8-bis - Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n, 143 sono trasformate ad esaurimento e sono utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
      8-ter - Il personale docente che abbia conseguito l'idoneità nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in coda nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 8-bis, L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni per anno accademico. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
      8-quater - Il personale tecnico amministrativo delle aree prima, seconda, terza ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010 è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento e sono utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 2 anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni per anno accademico. Il servizio deve essere stato prestato per i profili professionali corrispondenti ai posti di ruolo.
      8-qunquies - A decorrere dall'anno accademico 2011-2012, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, sulle cattedre vacanti e disponibili, un contingente non superiore a 1100 unità di docenti.
      8-sexies - Le medesime istituzioni sono altresì autorizzate ad assumere a tempo indeterminato a decorrere dallo stesso anno accademico 2011-2012, un contingente complessivo non superiore a 450 unità del personale tecnico amministrativo EP, delle aree prima, seconda e terza.
      8-septies - Le assunzioni di cui ai commi 8-quinquies e 8-sexies sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico e nel rispetto delle disposizioni del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.