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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.17.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
30.17.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

      8-bis. All'articolo 18, dopo il comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 40 aggiungere il seguente:

      4-bis. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente.

      8-ter. All'articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010 n. 40, aggiungere il seguente:

      3-bis. Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30% del corpo docente di ciascuna Università.