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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.34.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
29.34.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Interventi a sostegno dell'editoria).

      1. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «destinate alla ricerca» sono aggiunte le seguenti: «al sostegno dell'editoria».
      2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278 e dall'articolo 20, comma 3-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 80 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
      3.Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2012.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2012, all'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, il sesto periodo è sostituito con il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici e i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta di applica con l'aliquota dei beni diversi».
      5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 e, si provvede mediante il risparmio derivante dall'attuazione del comma 2 e le maggiori entrate di cui al comma 4.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente: «Art. 48-bis, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e che producono i beni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è applicata con una addizionale di 1 punto percentuali, compatibilmente con le disposizioni del Trattato di funzionamento dell'Unione europea in materia di mercato interno e concorrenza».