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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.17.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
28.17.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. Dopo il comma 3 dell'art 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente comma 3 bis: Allo scopo di perseguire il contenimento della spesa corrente per il funzionamento dell'amministrazione degli enti territoriali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, nell'osservanza dei principi e criteri dettati dal precedente comma nonché introdotti con la presente disposizione, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a contingentare il livello occupazionale presso le Pubbliche amministrazioni degli enti territoriali. A tal fine si prevede un tetto massimo di pubblici dipendenti ispirato a specifici criteri quali: l'estensione territoriale dell'ente; la densità della popolazione; le peculiarità e le esigenze dei settori in cui i dipendenti pubblici svolgono la loro attività. Il tetto è fissato in termini percentuali rispetto alle spese sostenute dall'ente territoriale stesso nel corso dell'anno precedente per lo svolgimento delle medesime mansioni. Il regolamento deve essere aggiornato con cadenza triennale.
      Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri a carico dello Stato.