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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
28.05.

      Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Unioni di comuni).

      1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di Comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

          a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

          b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

          c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

          d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

          e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

          f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

          g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

          h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

          i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

          j) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

          k) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

          l) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

          m) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

      2. In ciascuno dei Comuni costituenti [Unione di cui al comma l è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
      3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
      4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'art, 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituende Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.
      5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'Interno nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina.
      6. All'articolo 32 del citato Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      «2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituende Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.
      3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse.».

      7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario ad hoc che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina.