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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
27.6.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero per le manifestazioni o gli eventi che abbiano una durata superiore a tre giorni. In caso di manifestazioni o eventi, anche richiedenti il posizionamento di specifiche strutture, la cui durata non supera i tre giorni, la predetta concessione in uso è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità proprietaria o che ha in consegna il bene. In entrambi i casi l'autorizzazione è rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.