stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
27.4.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      Art. 1. - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse programmate al recupero dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi.
      2. Le somme costituite con la quota prevista dal comma 1 affluiscono al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici, istituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali, e sono destinate:

          a) per il 20 per cento, a interventi di recupero di competenza dello Stato;

          b) per il 30 per cento, a interventi di competenza delle regioni e delle province autonome;

          c) per il 50 per cento, a interventi di competenza dei comuni.

      3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i progettisti di opere pubbliche e di pubblica utilità valutano, in sede di progettazione definitiva, l'opportunità di effettuare interventi di abbellimento artistico delle medesime opere, per un importo non superiore al 2 per cento della somma stanziata per l'esecuzione di ciascuna opera; qualora tale valutazione abbia esito positivo, l'amministrazione aggiudicatrice procede con le modalità di cui all'articolo 2. 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, le parole: «delle opere d'arte di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di abbellimento artistico di cui all'articolo 1, comma 3,».

      Conseguentemente all'articolo 3, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 717, le parole: di cui al primo comma dell'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1, comma 3, e il titolo della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal seguente: Norme per il recupero dei beni culturali e dei centri storici.
      4. Gli accantonamenti , per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato bandito concorso, affluiscono al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici.
      5. Al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici affluiscono altresì eventuali ulteriori stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come definiti dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sui beni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificato dal comma 2-bis.
      6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un apposito regolamento con il quale sono stabilite le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici.