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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.23.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
27.23.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se la determinazione di cui al secondo periodo non adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, può chiedere al Comune interessato di adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la quale si provvede ad assegnare agli immobili la destinazione d'uso civile corrispondente a quella di effettivo utilizzo a cui gli stessi sono stati adibiti secondo quando attestato dal Ministero della difesa e asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle procedure di valorizzazione degli immobili militari di cui agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera d) del codice dell'ordinamento militare, è portata in incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa».