stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
27.07.

      Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

      Art. 27-bis. - 1. I beni trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali siano attivabili le procedure previste dall'articolo 3 commi 7, 8 e 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 sono posti nella piena disponibilità delle società di cui all'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e le cui quote risultano ancora di proprietà dello Stato, ovvero trasferiti, previo parere delle Regioni interessate, in piena proprietà alle medesime società affinché provvedano alla loro alienazione ovvero diversa utilizzazione.
      2. I proventi derivanti dall'alienazione o diversa utilizzazione sono prioritariamente destinati in misura non inferiore al 50 per cento alla copertura dei maggiori fabbisogni per i servizi resi accertati a tutto il 31 dicembre 2011, dando luogo a compensazione dei crediti per il medesimo titolo vantati dalle società nei confronti delle Regioni. La parte eventualmente eccedente sarà destinata a programmi di risanamento ed efficientamento della rete secondo un apposito programma predisposto dall'azienda ed approvato dalla Regione interessata.
      3. I trasferimenti in proprietà realizzati ai sensi del precedente comma 1 sono esenti da imposte e tasse.