Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. I compensi dei soggetti di cui al comma 1 non sono assoggettate a ritenuta d'acconto».