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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
27.01.

      Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

      1. Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 .... la definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea le Regioni, in coerenza con gli atti di programmazione in materia di edilizia sociale, sono autorizzate a aderire, fin dalla loro fase costitutiva, ad uno o più:

          a) fondi immobiliari di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          b) fondi immobiliari promossi dalla Cassa depositi e prestiti, per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008;

          c) fondi immobiliari promossi dalle fondazioni ex bancarie;

          d) fondi immobiliari promossi da investitori istituzionali qualificati con il concorso di altri enti pubblici e privati.

      2. In presenza di una pluralità di richieste di adesione a diversi fondi immobiliari, la Regione privilegia le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscano nell'ordine:

          a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale;

          b) il maggiore coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;

          c) il minore impegno della Regione in termini di compartecipazione finanziari;

          d) la permanente verifica degli interventi in itinere;

          e) la maggiore dotazione economico-patrimoniale in termini di dimensione del fondo immobiliare.

      3. È esclusa la partecipazione della Regione a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità di cui al comma 1.
      4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede da parte dello Stato mediante l'impiego di una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la restante parte con fondi propri della regione interessata.
      5. Gli alloggi realizzati ai sensi del presente articolo saranno assegnati dai Comuni a famiglie collocate in apposite graduatorie derivanti da un bando comunale al quale partecipino famiglie non aventi i requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.
      6. I canoni di locazione degli alloggi di cui al presente articolo saranno determinati sulla base di appositi accordi locali ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati con le organizzazioni sindacali degli inquilini e dovranno essere rapportati al reddito del nucleo familiare al quale sarà locata l'unità immobiliare realizzata ai sensi del presente articolo. La durata del contratto non potrà essere inferiore a 25 anni.