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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.90.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
24.90.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente:

      All'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 4,5 per cento;

      Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

          a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

          b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

          c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

          d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

          e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

          f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

          g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

          h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

      Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

Art. 20-bis.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 13,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento.
      2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
      3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 20-ter.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate)
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      1. Per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.
      2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

          a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

          b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

          c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

          d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

          e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

          f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

      3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
      4. Sono esenti dall'imposta:

          a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

          c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

          d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

          e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

      5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
      8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

          a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

          b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

      9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
      10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
      11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
      12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
      13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni dì cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.
      14. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, le persone fisiche e giuridiche possono effettuare erogazioni liberali in favore del bilancio dello Stato al fine di contribuire volontariamente al risanamento finanziario del Bilancio dello Stato. Le suddette erogazioni sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      15. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, «Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze» sono apportate Se seguenti modificazioni: «dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

          «4-bis. È istituito, nell'ambito dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", uno speciale Albo "Al sostegno della Repubblica Italiana" destinato a riconoscere una specifica attestazione a coloro che abbiano contribuito al risanamento finanziario dei bilancio dello Stato attraverso la corresponsione di liberalità economiche di importo superiore ai 50.000 euro. Ai benefattori iscritti nell'Albo sono conferite, secondo l'ammontare delle liberalità conferite, le decorazioni e gli appellativi definiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attestazione è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine. L'attestazione è revocata nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 5».

      16. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato come regolato dalla legge 23 marzo 1981, n.9I è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. L'onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.