Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
31-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, i compensi per l'assistenza fiscale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono fissati nella misura di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni sono autorizzati ad esercitare la facoltà di istituire uffici per svolgere l'assistenza fiscale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.