Sostituire il comma 27 con il seguente:
27. Al fine di favorire il finanziamento di interventi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione delle donne e dei giovani, il fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, di cui all'articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è finanziato per l'anno 2012 con 100 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 150 milioni di euro, ed è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'occupazione delle donne, finanziato per l'anno 2012 con 100 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 150 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto fondo.