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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.116.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
24.116.

      All'articolo 24, il comma 31 è sostituito dal seguente:

      31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR, con aliquota fissa pari all'80 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti I compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali, in deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1o gennaio 2011.