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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.21.

      I commi da 14 a 20 sono sostituti dai seguenti:

      14. Le Regioni, entro il 30 aprile 2012 provvedono con apposita legge ad accorpare le Province esistenti sul loro territorio con l'obbligo di rispettare il limite minimo di abitanti per ogni Provincia fissato in 1.000.000 di abitanti. Nel caso in cui la legge regionale non sia approvata entro il termine perentorio del 30 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvederà in via sostitutiva con legge dello Stato.
      15. Le Regioni o lo Stato, contestualmente agli accorpamenti di cui al comma 14 provvedono, altresì, alla definizione delle modalità e criteri di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché alla ridefinizione dei collegi elettorali.
      16. Gli Organi di Governo delle nuove Province, nella composizione e numero già definiti dalla legge vigente e così come derivanti dagli accorpamenti di cui ai commi precedenti, saranno eletti a seguito dello scioglimento dei vecchi per scadenza naturale o dimissioni volontarie.
      17. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la partecipazione dei Consiglieri Provinciali a Commissioni comunque costituite o denominate, comprese le Commissioni Consiliari, è a titolo gratuito, non avendo, gli stessi, diritto ad alcun compenso, a qualsiasi titolo, anche di rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio, se non le indennità percepite o i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio.
      18. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge l'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica per gli assessori delle Province. I rapporti contrattuali in essere ai sensi della stessa norma sono validi fino alla loro scadenza.