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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.022.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.022.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Contratti di conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e affidamento di studi ed incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni).

      1. All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

      «1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per il rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

      2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011.