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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.012.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
23.012.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione).

      1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:

          a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

          b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

      2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
      4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.
      5. La lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.
      6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.
      8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.
      9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni della presente legge. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.
      10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.