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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.26.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
22.26.

      Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

      9-bis. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero dell'economia e delle finanze, - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assegnati direttamente a soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:

          a) spedizionieri doganali iscritti all'Albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni;

          b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del medesimo testo unico;

          c) personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui all'articolo 45 del testo unico e iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del medesimo testo unico;

          d) personale che risulta operante in dogana ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e che risulta essere stato accreditato con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane;

          e) personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;

          f) personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera e).

      9-ter. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio nelle attività di cui al medesimo comma deve essere pari almeno a due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: dell'1,5per cento con le seguente: del 2,5 per cento.