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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
20.04.

      Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento».
      2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
      3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

      Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

      3-bis. Gli alloggi costruiti, recuperati e manutentati a qualsiasi titolo da parte degli enti addetti alla edilizia residenziale pubblica, ai fini dell'IRES e dell'IVA e dell'IRAP sono considerati strumentali all'attività istituzionale da esse svolta.